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Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-fianziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione. Il Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, piu' sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, in relazione alla necessita', di ciascun Comune e con tutte le facolta' al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente e' anticipata dallo Stato, salvo ricupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sara' redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del tesoro. Ove si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti il ricupero e' limitato alla meta' della spesa. Sono escluse dal ricupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art15 · fonte del testo