Art. 14 — Sanzioni per i contravventori
I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila. Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1993, n. 317
8La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".
Testo vigente dal 7 settembre 1993
