Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, e' cosi' sostituito: "Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967. All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
