Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La inidoneita' e la non suscettibilita' di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro per la sanita'. Il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per l'interno, promuovera', ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art3 · fonte del testo