L'art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori in ogni caso, a sessanta rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948. "La domanda, deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica, al debito di imposta residuante al 1 gennaio 1950. "Contro la determinazione negativa della Intendenza, e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva. "Le determinazioni positive e negative dell'intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata, di quindici giorni".

Testo vigente dal 12 novembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art11 · fonte del testo