Il primo comma dell'art. 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori in ogni caso, a sessantasei rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948".

Testo vigente dal 9 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1847~art3 · fonte del testo