Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1975

    Questione infondata
    19 giugno 1975

    Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformità anche con l'art. 53 della Costituzione, ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredità. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, può far si' che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non è irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Ne' può ritenersi violato il principio della capacità contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 199 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e' modificato come segue: "L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 500.000, e' assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredita', quote di eredita' e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

tolto: fino a L. 1.000.000........................ 1% da L. 1.000.001 a L. 2.500.000.................. 2% da L. 2.500.001 a L. 5.000.000.................. 3% da L. 5.000.001 a L. 10.000.000.................. 6% da L. 10.000.001 a L. 15.000.000................. 9% da L. 15.000.001 a L. 25.000.000................. 12% da L. 25.000.001 a L. 50.000.000................. 16% da L. 50.000.001 a L. 75.000.000................. 20% da L. 75.000.001 a L. 100.000.000................ 25% da L. 100.000.001 a L. 250.000.000................ 29% da L. 250.000.001 a L. 500.000.000................ 32% oltre L. 500.000.000....................... 35% "L'ammontare dell'imposta non puo' in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art8 · fonte del testo