L'alinea b) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane e le societa' mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi".

Testo vigente dal 12 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art17 · fonte del testo