Ai soli fini della pubblicita' degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la, durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalita' e del domicilio, fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalita' di pagamento.

Testo vigente dal 12 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art26 · fonte del testo