Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622, e' sostituito dai due comma seguenti: "E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicita' sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione. Il divieto di pubblicita' previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce".

Testo vigente dal 4 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-08;463~artunico · fonte del testo