Al capo III sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)L'art. 10 e' sostituito come segue: "Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle posto e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, e' assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarita' ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella 7, salvo le limitazioni dell'art. 12 ultimo comma: Grado 4°........................... L. 442 Grado 5°........................... L. 392 Grado 6°........................... L. 340 Grado 7°........................... L. 306 Grado 8°........................... L. 272 Grado 9°........................... L. 238 Grado 10°........................... L. 204 Grado 11° e personale non di ruolo gruppi A e B........ L. 170 Grado 12° e 13° e personale non di ruolo gruppo C....... L. 136 messaggeri di 1ª e 2ª classe ed equiparati.......... L. 136 primi commessi, commessi ed equiparati............ L. 120 agenti non di ruolo...................... L. 102 "Il Ministro ha facolta' di variare, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite del 30%, la misura base del premio di interessamento, ogni qualvolta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale degli impianti e dei mezzi di esercizio".
- b)Il primo comma dell'art. 11 e' abrogato.
- c)I primi due comma dell'art. 12 sono sostituiti dal seguente: "Di regola il premio e' concesso al personale non demeretivole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed e' corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario".
Testo vigente dal 13 marzo 1950
