Entro il limite massimo di lire 23.857.184 lo Stato rimborsera' alla Societa' anonima per l'Esercizio dei Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) le spese per le indennita' di esproprio degli immobili nonche' per le indennita' di occupazione e per i lavori eseguiti sul tronco ferroviario di cui al punto secondo dell'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485. Qualora l'importo complessivo delle somme rimborsate alla Societa' per il titolo di cui al comma precedente sia inferiore alla somma di lire 23.857.184, la differenza sara' destinata all'eventuale maggior corrispettivo di cui all'art. 3 della presente legge che fosse per essere accordato alla Societa' medesima per effetto della revisione dei prezzi di cui al successivo art. 6.

Testo vigente dal 19 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;225~art5 · fonte del testo