La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e' modificata come segue: "d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra". L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto e' modificato come segue: "Per i profughi gia' ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".

Testo vigente dal 12 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-01;51~art1 · fonte del testo