[1]Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente: "E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".
[2]La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Testo vigente dal 28 marzo 1950
