Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 21 — Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale

((Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonche' per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, e' costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.)) Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro. ((Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvedera' ad istituire piu' sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze.)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955

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la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 29 parole tolte, 61 parole aggiunte.

Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio tolto: Libero aggiunto: libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello … alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio esteroaggiunto: , nonche' per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, e' costituita un'apposita Commissionetolto: , composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di tolto: appello aggiunto: Appello, che la presiede, da tolto: tre funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due aggiunto: due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero tolto: de gli aggiunto: degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesorotolto: , aggiunto: e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra. Per … presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro. tolto: Qualora aggiunto: Quando ricorrano le condizioni previste tolto: dall'art. 19 aggiunto: dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvedera' ad istituire piu' sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articoloaggiunto: , le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955

    la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art21 · fonte del testo