Per i danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici sofferti nei territori dell'Africa italiana, la misura degli acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni prudenziali di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, e' stabilita come appresso: sulle prime duecentomila lire di indennita', il cento per cento; sulle successive duecentomila, lire, il cinquanta per cento; sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento; sulla rimanenza il dieci per cento. Nei casi in cui siano stati gia' corrisposti acconti sara' provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura, a quella stabilita dalla presente legge. L'acconto non puo' superare complessivamente le lire cinquecentomila ed e' ridotto a meta' qualora l'imponibile inscritto a ruolo nell'anno 1946 a nome del danneggiato, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, sia superiore a lire trecentomila, esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera lire cinquecentomila, l'acconto non e' dovuto.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-15;176~art1 · fonte del testo