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La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, e' estesa al diritto di licenza. Il beneficio, di cui al precedente comma, sara' concesso ai carburanti ed ai lubrificanti nonche' al materiale di volo, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
Testo in vigore dal 2 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
