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Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e loro parti. Al terzo comma dello stesso art. 2 sono aggiunte le parole "e del commercio con l'estero".

Testo in vigore dal 2 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;181~art2 · fonte del testo