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Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sara' diversamente disposto, e' prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista dalle leggi 29 luglio 1948, n. 1083 e 21 gennaio 1949, n. 9, per:

  • 1)il carbon fossile ed il carbone coke (voci 564 e 564-bis della tariffa doganale);
  • 2)i residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale);
  • 3)gli oli di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati (voce 643-a 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi. Il beneficio di cui al precedente comma, e' esteso ai residui della, lavorazione degli oli di petrolio (voce 643-b, 6-beta, della tariffa doganale) importati per essere lavorati, per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Testo in vigore dal 2 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;181~art5 · fonte del testo