Art. 6
All'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".
Testo vigente dal 15 giugno 1949
