Art. 2
Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo: ((Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). "Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. "Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Testo vigente dal 12 maggio 1951
