L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente: "L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione. E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4:

  • a)insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;
  • b)insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;
  • c)insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari. Per familiari assistibili si intendono:
  • 1)il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;
  • 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di eta' inferiore ai 21 anni o di eta' superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;
  • 3)i genitori riconosciuti a carico;
  • 4)le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi a carico dello iscritto".

Testo vigente dal 23 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;93~art1 · fonte del testo