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La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituita dalle seguenti: "L'imposta e' dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dai primo acquirente. La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1492~art1 · fonte del testo