Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati. I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art29 · fonte del testo