Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' inserito il seguente art. 123-bis: "E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. 141 Codice procedura civile. Se detta nomina e' fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale".

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1376~art3 · fonte del testo