I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante"; "6) nel caso di intavolazione di diritti di proprieta', di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art61 · fonte su Normattiva