Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' inserito il seguente articolo: "Art. 71. - Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale. Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art45 · fonte su Normattiva