Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1941 al 22 dicembre 2008. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In una societa' cooperativa nessuno puo' avere una quota sociale maggiore di lire 50.000, o tante azioni che, al valore nominale, superino tale somma.
tolto: L'ammontare dell'azione o della quota e' stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e non puo' essere inferiore a lire 100.
tolto: Il valore nominale massimo dell'azione non puo' essere superiore a L. 1000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1913~art1 · fonte del testo