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[1]In una societa' cooperativa nessuno puo' avere una quota sociale maggiore di lire 50.000, o tante azioni che, al valore nominale, superino tale somma.

[2]L'ammontare dell'azione o della quota e' stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e non puo' essere inferiore a lire 100.

[3]Il valore nominale massimo dell'azione non puo' essere superiore a L. 1000.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1913~art1 · fonte del testo