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[1]Per il godimento delle agevolazioni tributarie consentite, in materia di imposta di registro o tasse di bollo, resta ferma la limitazione del capitale sociale versato nella misura massima di L. 30.000 stabilita dall'art. 65, lettera b), dei R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e dagli articoli 51, 52 54 e 55 della tabella, allegato 13, al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n.3268.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1910-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 31 gennaio 1941 al 25 aprile 1945

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1913~art2 · fonte del testo