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[1]Qualora siano ritenuti necessari le nuove costruzioni, gli ampliamenti o le migliorie di alberghi che - pure essendo avvenuta la regolare presentazione dei relativi progetti - non siano stati attuati il Ministero della cultura popolare su proposta del Comitato per i contributi turistici potra' consentire che altre ditte si sostituiscano alle precedenti ed assumano l'esecuzione e realizzazione delle attrezzature venute a mancare, purche' riconosciute idonee tecnicamente e finanziariamente.
[2]La nuova ditta subentrera' alla precedente in tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e l'apprestamento dell'attrezzatura alberghiera, e potra' beneficiare dei contributi stabiliti dal precedente art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
