[1]L'art. 34 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:

[2]«Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi L 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarita' del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

[3]«In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle L. 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

[4]«In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'art. 26, le Intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'art. 24 devono riunirsi non oltre il venerdi' successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti direzioni di Tesoreria provinciale».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art7 · fonte del testo