[1]L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939 XVII, n. 973, e' sostituito dal seguente:

[2]« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.

[3]« Il massimo della posta che puo' essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

[4]«Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sara' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

[5]«Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art1 · fonte del testo