[1]L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
[2]« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.
[3]« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire, 2, 3, 5, 10, 25 e 30
[4]« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti».
Testo vigente dal 8 giugno 1943
