[1]L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:

[2]« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.

[3]« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire, 2, 3, 5, 10, 25 e 30

[4]« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art2 · fonte del testo