[1]L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:

[2]«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.

[3]«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art5 · fonte del testo