[1]L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
[2]«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.
[3]«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».
Testo vigente dal 8 giugno 1943
