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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, la quota di integrazione di prezzo per la vendita all'estero dei prodotti serici prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, non e' corrisposta per i tessuti, velluti, nastri, tulli, crespi, maglie e calze, esportati sia allo stato greggio, sia allo stato tinto o finito, e indicati alle lettere e) ed f) dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 29 aprile 1940-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ricci - Di Revel - Tassinari - Riccardi

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 1 luglio 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-29;533~art1 · fonte del testo