Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 2, punto 9°, aggiungere nel primo comma dopo «dimissioni» le parole «o per decadenza». Allo stesso art. 2, sopprimere il punto 12°. All'art. 11, punto 2°, invece di «il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 2°» leggere «il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 3°». All'art. 15, dopo «tariffa ridotta», aggiungere le parole «buoni bagaglio, lettere di porto e di vettura» e dopo «documenti di viaggio» aggiungere le parole «e di trasporto», Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Ciano - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
