Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009. 289 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'art. 44 del medesimo R. decreto-legge, nel testo modificato secondo la legge 17 gennaio 1929, n. 20, viene sostituito il seguente:
tolto: «Se il cessionario del diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione, ai sensi dell'art. 39, non fa pubblicare, riprodurre, eseguire o rappresentare l'opera nel termine stabilito dal contratto o dal giudice, l'autore o i suoi eredi o aventi causa hanno diritto di domandare la risoluzione del rapporto contrattuale.
tolto: «L'Autorita' giudiziaria puo' accordare al cessionario una dilazione, uniformandosi ai criteri indicati nell'art. 39, ma in ogni modo la dilazione non deve essere superiore alla meta' dei termini nello stesso articolo stabiliti, e subordinata, occorrendo, alla prestazione di idonea garanzia. Puo' altresi' limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
tolto: «In ogni caso di risoluzione, il cessionario perde i diritti nascenti a suo favore dal contratto, deve restituire l'originale dell'opera e non puo' ripetere il compenso eventualmente gia' versato in base al contratto. Ha pero' diritto di ripetere, nei limiti dell'effettivo arricchimento, le spese utilmente fatte per la parziale esecuzione del contratto.
tolto: «Il cessionario e' obbligato al risarcimento dei danni, a meno che provi che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione e' mancata malgrado la dovuta diligenza. Nella liquidazione dei danni sara' tenuto conto del compenso pattuito.
tolto: «Se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascura, nonostante richiesta dell'autore, del suo erede o avente causa, di ulteriormente rappresentare o eseguire l'opera dopo una prima rappresentazione od esecuzione od un primo ciclo di rappresentazioni od esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, che dimostrino la colpa del cessionario, hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto con le conseguenze di cui al terzo comma di questo articolo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art2 · fonte del testo