Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009. 50 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi legali di cui all'art. 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.
tolto: L'Autorita' giudiziaria potra' pero' sempre accordare la dilazione prevista dall'art. 44, se richiesta dal convenuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art3 · fonte del testo