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Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 e' punito con l'ammenda:
- a)non inferiore della meta' ne' maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente gia' corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata;
- b)non minore del decimo ne' maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente gia' corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001
