Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 maggio 2001, n. 310.
Abrogato dal 17 agosto 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantita' superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non piu' valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantita' superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, e' punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art12 · fonte del testo