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Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata, e' accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purche' la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro. Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma e' accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro. Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantita' eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente gia' assolto. Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantita' mancante sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente gia' assolto.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001
