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Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e' modificato come segue: "La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi".
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001
