Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →

Le cauzioni a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nonche' dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati. L'amministrazione finanziaria puo' esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidita', purche' queste si impegnino, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art8 · fonte del testo