Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprieta' di terzi. "Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi il macchinario ed il materiale mobile "di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art13 · fonte del testo