Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Amministrazione finanziaria puo' esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditta di notoria solidita' che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purche' i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art14 · fonte del testo