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L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprieta' di terzi. "Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi il macchinario ed il materiale mobile "di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art13 · fonte del testo