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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art17 · fonte del testo