Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. Leggi il testo vigente →
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995
