[1]Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Aliquota per quintale Lire

[2]"2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

  • a)litri 13 giornalieri per ogni autovettura cir- colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  • b)litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo- lante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;
  • c)litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo- lante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo- lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot- to forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta......................... 4.843

Testo vigente dal 10 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1153~art1 · fonte su Normattiva