I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonche' i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui allo articolo 1 estratte. Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonche' del documento di magazzino da emettere per le quantita' di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6. I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art5 · fonte su Normattiva